Contratto di apprendistato: definizione e tipologie

30/01/2024

Per chi è giovane e alla ricerca di lavoro, si tratta di un’opportunità, mentre per le aziende si tratta di una importante agevolazione all’assunzione: stiamo parlando del contratto di apprendistato, che punta ad agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro, unendo impiego e formazione e avvicinando domanda e offerta. 
Negli ultimi anni, le collaborazioni in apprendistato sono in forte aumento ed è perciò importante conoscere le caratteristiche di questa tipologia di inquadramento.

In cosa consiste un contratto di apprendistato?

Il contratto di apprendistato è definito dall’articolo 41 del D.Lgs 81/2015 come “un contratto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani.” Si tratta dunque di un contratto di lavoro subordinato che prevede una formazione iniziale e poi la prosecuzione con mansioni operative, salvo il recesso delle parti.

Il datore di lavoro, perciò, è tenuto a erogare agli apprendisti, oltre alla retribuzione, anche la formazione necessaria all’acquisizione di competenze professionali specifiche.

Formazione, retribuzione e operatività vera e propria coesistono in una formula mista, secondo un contratto e un progetto redatti in forma scritta, con un piano formativo individuale definito per ciascuna persona.

Tipologie di contratto

Non esiste un solo contratto di apprendistato, ma ne esistono tre tipologie differenti, secondo caratteristiche dei candidati e finalità dell’assunzione. 

Apprendistato per la qualifica o il diploma professionale (I° livello)

L’apprendistato per la qualifica o il diploma professionale è riservato ai giovani tra i 15 e i 25 anni e porta gli apprendisti al conseguimento del titolo di studio previsto dal contratto di lavoro, attraverso la mescolanza di formazione teorica svolta a scuola e formazione tecnica operativa realizzata in azienda. 

Apprendistato professionalizzante (II° livello)

L’apprendistato professionalizzante, altresì detto contratto di mestiere, è riservato ai giovani tra i 17 e i 29 anni, con l’obiettivo di permettergli di apprendere una professionalità specifica attraverso lo svolgimento di attività lavorativa e formazione professionalizzante, svolte entrambe in azienda. 

Apprendistato di alta formazione e ricerca (III° livello)

L’apprendistato di alta formazione e ricerca, dedicato ai giovani tra i 18 e i 29 anni, ha come obiettivo il conseguimento di titoli di studio universitari e dell’alta formazione, come i dottorati di ricerca e le attività per l’accesso alle professioni ordinistiche.

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Stipendio minimo e variazioni

L’inquadramento contrattuale e di conseguenza la retribuzione dell’apprendista non possono essere inferiori di più di due livelli rispetto a quello del lavoratore qualificato che svolge una stessa mansione all’interno dell’azienda.

Quindi lo stipendio minimo varia a seconda del CCNL e dell’inquadramento in azienda. Alcuni contratti nazionali definiscono la retribuzione dell’apprendista attraverso un sistema percentuale a scaglioni crescenti.

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Durata del contratto: specifiche e limiti

Il contratto di apprendistato ha specifiche e limiti precisi, a partire dalla durata minima che deve essere almeno di 6 mesi.

La durata massima, per quello professionalizzante, varia a secondo del CCNL di settore di riferimento per l’azienda, di accordi sindacali o di accordi tra università e Regioni, ma non può comunque superare i 3 anni.

Per i contratti di apprendistato finalizzati al conseguimento di titoli di studio (di qualsiasi livello), la durata non può superare i 3 o i 4 anni, a seconda della tipologia di titolo.

Al termine dell’apprendistato, con il dovuto preavviso, le parti possono liberamente decidere di recedere dal contratto, oppure proseguire con un rapporto di lavoro subordinato ordinario, a tempo indeterminato.

Licenziamento nell'apprendistato

Essendo un contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche l’apprendistato permette ai lavoratori di beneficiare delle tutele contro il licenziamento illegittimo, ovvero senza giusta causa (comportamenti gravi) o giustificato motivo (inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore).

In buona sostanza, le norme riguardanti il licenziamento in apprendistato sono le medesime previste dal CCNL di riferimento per l’azienda.

Cause

Le cause di licenziamento, in apprendistato, possono dunque riguardare comportamenti gravi da parte del lavoratore, con allontanamento anche immediato, o il mancato conseguimento degli obiettivi formativi / lavorativi.

Procedure

Il datore di lavoro può decidere di licenziare un apprendista alla scadenza naturale del contratto di apprendistato, purché lo informi della sua decisione in modo formale, per iscritto, con lettera a mano, raccomandata o PEC, secondo il preavviso previsto (solitamente 30 giorni).

Ferie e preavviso: i diritti dell’apprendista

Tra i diritti dell’apprendista vi sono anche le ferie e i permessi ROL, che variano a seconda del CCNL di riferimento, la malattia retribuita, secondo la disciplina generale dei lavoratori subordinati, l’accesso a TFR e contributi INPS.

Perché il contratto di apprendistato è la soluzione ideale per i giovani

Il contratto di apprendistato è una forma di assunzione che offre ai giovani la possibilità di entrare nel mondo del lavoro e di acquisire competenze professionali qualificate, attraverso un percorso formativo personalizzato e adeguato alle loro esigenze.  Garantisce ai lavoratori una retribuzione proporzionata, una tutela sociale e fiscale e la possibilità di proseguire il rapporto di lavoro a tempo indeterminato al termine del periodo di apprendistato. 

Il contratto di apprendistato è quindi una soluzione flessibile e vantaggiosa per favorire l’occupazione e la crescita professionale dei giovani, in un contesto sempre più competitivo e dinamico.

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